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Con il recepimento della direttiva 95/16/CE, attuato con il DPR 30 aprile 1999, n. 162, si sono introdotti notevoli cambiamenti alle disposizioni che nel nostro Paese regolavano la costruzione, la fabbricazione e l'esercizio di elevatori per persone e cose in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni. Il DPR, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.134 del 10 giugno 1999, è entrato in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione e ciò per evitare il rischio di superare la data del 1° luglio 1999, termine imperativo fissato dalla Commissione Europea per l'adozione della direttiva, che si applica agli ascensori di nuova installazione e che stabilisce che l'ascensore ed i relativi componenti di sicurezza (elencati nell?allegato IV) devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza e salute indicati dalla direttiva stessa. Il rispetto delle norme armonizzate, conferisce all'ascensore la presunzione di conformità ai requisiti della direttiva ma non è obbligatorio, favorendo soluzioni alternative a quelle previste dalle norme, fermo restando il livello di sicurezza richiesto dalla direttiva.
Sotto il profilo procedurale il DPR apporta modificazioni alla situazione preesistente, dando attuazione anche alle esigenze di semplificazione poste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59.
Viene abolito il monopolio dell'Amministrazione pubblica sui collaudi e le verifiche periodiche successive. Il collaudo, che assume la denominazione di esame finale o controllo finale, è demandato a istituti ed organismi di certificazione, sia italiani sia degli altri paesi della Comunità Europea, notificati ai fini della direttiva alla Commissione europea o alla stessa ditta installatrice che abbia un sistema di garanzia qualità certificato secondo la direttiva. La procedura di valutazione della conformità si conclude con il rilascio della dichiarazione CE di conformità e l'apposizione della marchiatura CE da parte della ditta installatrice.
Le verifiche periodiche, che diventano biennali senza distinzioni per gli ascensori e per i montacarichi, e quelle straordinarie, da espletarsi a seguito di modifica costruttiva o di verifica periodica negativa, possono essere richieste, in alternativa, a un organismo pubblico, ASL o Arpa (Agenzie Regionali per la prevenzione e la protezione ambientale), o a un organismo notificato.
Scompaiono, con l'abrogazione della legge 1415/42, le licenze di impianto e di esercizio. La messa in esercizio dell'ascensore, o del montacarichi, avviene con una semplice comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune o alla provincia autonoma competente per territorio, accompagnata dalla copia della dichiarazione di conformità , dai dati delle caratteristiche dell'impianto, del luogo di installazione, della ditta installatrice, della ditta di manutenzione e del soggetto incaricato delle verifiche periodiche. La manutenzione non subisce particolari variazioni, rimane obbligatoria e può essere effettuata, coma in precedenza, solo da persona munita di certificato di abilitazione rilasciato secondo la procedura prevista agli articoli 6,7,8,9 e 10 del D.P.R. 24 Dicembre 1951, n. 1767 (i restanti articoli di questa disposizione di legge sono stati abrogati). La ditta di manutenzione deve inoltre essere abilitata ai sensi della legge 46/90, lettera f).
I montacarichi seguono, per la messa in esercizio, le verifiche e la manutenzione, le regole stabilite per gli ascensori, mentre per la costruzione e l'immissione sul mercato attendono alle disposizioni del DPR 24 Luglio 1996, n. 459, regolamento di attuazione della direttiva macchine.
Ad analogo regime sono soggette le piattaforme elevatrici per disabili con altezza di caduta superiore a due metri, per le quali vigono inoltre le prescrizioni del DPR 24 Luglio 1996, n. 503 e del decreto del ministero dei lavori pubblici 14 Giugno 1989 n. 236. Documenti disponibili: |