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A metà settembre, subito dopo l’entrata in vigore del decreto 23 luglio 2009 relativo al miglioramento della sicurezza degli ascensori installati prima dell’entrata in vigore della direttiva 95/16/CE, tre parlamentari appartenenti a gruppi diversi – Touadi Jean Leonard deputato del partito democratico, Foti Tommaso deputato del popolo della libertà e D’Alia Gianpiero senatore del gruppo UDC, SVP e Autonomie – hanno presentato tre diverse interrogazioni al Ministero dello sviluppo economico chiedendo di spiegare i motivi in base al quale il Ministero ha deciso di emanare un decreto che in un periodo di difficoltà economiche per le famiglie italiane le obbliga a spendere circa 6 miliardi di euro per adeguare gli impianti, senza che vi fosse uno specifico obbligo da parte dell’Unione europea.
Il sottosegretario allo sviluppo economico, Stefano Saglia, ha recentemente risposto per conto del Governo alle tre interrogazioni, separatamente ma fornendo come risposta lo stesso identico testo scritto che di seguito trascriviamo. In tale risposta, lunga ed articolata, il sottosegretario Saglia conferma la sostanziale validità del decreto, denuncia come priva di fondamento l’accusa di eccessiva onerosità del provvedimento e lo giustifica quale atto dovuto “in relazione sia alla raccomandazione della Commissione, sia alla responsabilità sulla sicurezza che compete al Governo”.
Risposta all'interrogazione n. 4-01946 Fascicolo n.56
Risposta. - Il dibattito sulla sicurezza degli ascensori è una problematica che risale all’epoca dell’emanazione della direttiva 95716/CE del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori.
Conseguentemente, venne emanato il decreto del Presidente della Repubblica n. 162 della 1999 del 30 aprile 1999, recante norme attuative, dal quale restavano, però, esclusi tutti gli impianti preesistenti (circa 700.000, su un totale di 870.000), con anzianità media di qualche decennio.
Va evidenziato che la Commissione europea, con raccomandazione 95/216/CE dell’8 giugno 1995, sul miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti, aveva sottolineato, tuttavia, la necessità che anche gli impianti preesistenti venissero posti in regola, nel sostanziale e fondamentale rispetto del principio della sicurezza dei cittadini, da parte degli Stati membri.
Detta raccomandazione, pur non essendo formalmente vincolante, non risultava però priva di effetti giuridici, come da pronunce della Corte europea di giustizia in ordine al carattere rivestito da tali atti.
Sostanzialmente, i due atti comunitari citati (direttiva 95/16/CE del 29 giugno 1995 e raccomandazione 95/216/CE dell’8 giugno 1995), pressoché coevi e complementari, si occupavano l’uno di dettare regole per le nuove immissioni sul mercato delle macchine in questione, l’altro di migliorare la sicurezza di quelle preesistenti, nel comune intento di garantire il bene primario della sicurezza dei cittadini, intento che poteva risultare vanificato dalla mancata adozione, da parte degli Stati membri, di interventi in ottemperanza alla raccomandazione medesima.
Nello specifico, la Commissione europea, nel richiamare il compito di garantire sul territorio la sicurezza delle persone e considerando che non esistono in tutti gli Stati membri dispositivi adeguati a garantire la sicurezza degli ascensori, raccomandò agli stessi di effettuare una ricognizione della situazione del parco ascensori esistente sui rispettivi territori, per decidere quali misure adottare al fine di promuovere il miglioramento in ordine alla sicurezza degli stessi, nell’ottica di una tendenziale convergenza dei livelli di affidabilità degli impianti già in servizio con quelli di futura immissione nel mercato, conformi alla direttiva emanata.
A tal fine, la Commissione segnalò, come prioritario, l’adeguamento ad una serie di requisiti che, per effetto della legislazione vigente in Italia, erano peraltro in buona parte già soddisfatti dagli ascensori in servizio.
A supporto dell’analisi, volta ad individuare e definire gli interventi da effettuare sugli impianti preesistenti, è stata elaborata, a livello europeo e con la partecipazione di tutte le parti interessate, la norma EN 81-80 recante: “Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti”, che l’UNI ha recepito in versione italiana nel 2004 e che è stata recentemente sostituita dalla norma UNI EN 81-80:2009.
Tale modifica concerne l’appendice nazionale ed è stata sottoposta a regolare inchiesta pubblica con possibilità di partecipazione di tutti gli interessati.
La norma EN 81-80 del 2004, pur non essendo a sua volta cogente, ha fissato dei limiti, al di sotto dei quali non bisogna scendere per avere un prodotto sicuro.
Nel rispetto dell’indirizzo comunitario, il Ministro delle attività produttive, adottò il decreto 26 ottobre 2005, poi, di fatto, rimasto privo di attuazione nella successiva Legislatura.
Coerentemente con l’obiettivo a suo tempo posto, il Ministero dello sviluppo economico ha ritenuto, tuttavia, imprescindibile riaffermare la necessità del rispetto di tale principio della sicurezza dei cittadini, sottoscrivendo il nuovo decreto 23 luglio 2009 che delinea, di fatto, uno specifico “piano” per il settore.
Sebbene vi sia stata l’opposizione di un'importante associazione di categoria all’adozione del decreto, che tuttavia va attribuita a qualche equivoco interpretativo e ad una presumibile disinformazione di carattere tecnico.
Il Governo, comunque, non può tener conto unicamente della posizione espressa dalla predetta associazione - peraltro non coincidente con quella di gran parte degli operatori del settore - nell’analisi di impatto di un provvedimento che, pur tenendo nella debita considerazione i diversi interessi dei cittadini, da un lato, e degli operatori, dall’altro, deve privilegiare, in ogni caso, il preminente interesse pubblico ad innalzare i livelli di tutela relativi alla sicurezza delle persone.
Per quanto attiene, inoltre, a quanto riportato dall'interrogante, in ordine al fatto che il precedente analogo provvedimento, citato decreto del 26 ottobre 2005, sia stato impugnato da associazioni imprenditoriali innanzi al TAR del Lazio, occorre precisare che, benché impugnato, esso non fu oggetto di alcuna censura; tanto che l’ordinanza n. 367/2006, adottata dal TAR in data 9 febbraio 2006 ha, anzi, respinto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.
Per quanto riguarda, infine, la stima dei presunti costi, conseguenti all’attuazione del decreto, questa sarà possibile ed attendibile solo dopo che l’avvio delle verifiche avrà consentito di constatare il reale stato di sicurezza di un numero significativo degli impianti più vecchi, nonché l’entità degli interventi, effettivamente necessari, da realizzare sugli stessi.
Occorre, ancora, considerare che, il costo delle ipotetiche opere per la messa in sicurezza degli ascensori, ove, a rischio, nel caso di impianti condominiali, verrà ripartito fra una pluralità di utenze, attestandosi, quindi, su quote unitarie sicuramente accettabili.
L’assunto relativo ad una presunta pesante onerosità degli effetti indotti, dal decreto adottato appare, quindi, destituito di fondamento.
In ogni caso, tale decreto intende costituire un “atto dovuto” in relazione sia alla raccomandazione della Commissione, sia alla responsabilità sulla sicurezza che compete al Governo.
Peraltro, il decreto è stato adottato non solo in conformità alle numerose decisioni della magistratura, ma anche al fine di assicurare la continuità del servizio, indispensabile per l’utenza (soprattutto per anziani e disabili) considerato che, nel caso di verifiche di impianti a rischio, gli organismi preposti sarebbero tenuti a disporre il blocco degli stessi.
Il Ministero, quindi, nella sua funzione di vigilanza, al fine di evitare eventuale comportamenti distorsivi o speculativi verificherà la corretta attuazione del decreto stesso.
Il Sottosegretario di Stato per lo per lo sviluppo economico SAGLIA
(22 ottobre 2009)
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