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Decreto 23 luglio 2009 del Ministero per lo Sviluppo Economico PDF Stampa E-mail
Ascensori
Mercoledì 09 Dicembre 2009 09:42

Il 23 luglio 2009 il ministro Scajola ha firmato il DM relativo al «Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/Ce», pubblicato poi sulla «Gazzetta Ufficiale» 189/2009 del 17 agosto, ed entrato in vigore il 1° settembre 2009.

Dal 25 giugno 1999, con il recepimento in Italia della direttiva 95/16/CE, attraverso il D.P.R. 162/99, gli ascensori nuovi sono progettati ed installati secondo nuove norme tecniche europee (norma EN 81-1 per gli ascensori elettrici ed EN 81-2 per quelli idraulici) che dettano nuovi criteri di sicurezza.

 

 

Da tempo si riflette sul fatto che, per stringenti che siano le norme di sicurezza sugli ascensori nuovi, cioè messi in commercio oggi (in Europa possono essere in numero dell’ordine dei 100.000 all’anno), sul mercato europeo in realtà vi sono già oltre 3 milioni di ascensori, il 50% dei quali è stato installato più di 20 anni fa, la cui sicurezza non è secondo lo stato dell’arte.

E, mentre in alcuni Paesi, tra cui il nostro, gli ascensori sono correttamente mantenuti dalle aziende e controllati periodicamente dagli organismi competenti, in altri Paesi la manutenzione e il controllo, non imposti per legge, possono essere carenti. Inoltre, la popolazione è diventata in media più anziana e, quindi, non solo necessita maggiormente di ascensori, ma di ascensori adatti, per esempio privi di quel gradino di imperfetta livellazione al piano che può produrre un infortunio. Infine, la popolazione europea oggi è più mobile di un tempo e può trovarsi spesso in località straniere ad utilizzare ascensori diversi da quelli ai quali è abituata, con un diverso livello di sicurezza e quindi con aumentato pericolo: un esempio tipico è quello di un italiano che trovi a Bruxelles un ascensore anche relativamente recente e veloce, privo di porte di cabina, potenzialmente più pericoloso e che in Italia non troverebbe.

Si è perciò proposta la redazione di una norma europea per l’incremento della sicurezza degli ascensori esistenti e nel dicembre 2003 la norma EN 81-80 è stata pubblicata dal CEN, Comitato Europeo di Normazione, come norma europea e, tradotta in italiano, è stata pubblicata nel maggio 2004 come norma UNI EN 81-80:2004; inoltre, di poco successivamente, l’UNI ha approvato l’appendice nazionale NA informativa alla norma UNI EN 81-80:2004 che, come vedremo successivamente, adatta la norma europea alla situazione nazionale degli ascensori esistenti.

La norma ha individuato, dopo un ampio esame della situazione effettiva in Europa e il confronto con le ultime normative, 74 situazioni potenzialmente pericolose negli ascensori esistenti; tali situazioni di rischio sono state identificate sia prendendo come riferimento gli standard di sicurezza offerti dalle norme che costituiscono l’attuale stato dell’arte che analizzando le statistiche riguardanti gli infortuni agli utenti occorsi negli ultimi anni.

In base a queste osservazioni i rischi sono stati classificati in tre livelli, alto medio e basso, che indicano le priorità negli adeguamenti e che derivano da considerazioni basate sulla frequenza e sulla gravità degli infortuni da essi derivati, ma anche dall’impegno economico necessario a porvi rimedio.

Il nuovo DM 23 luglio 2009, prevede che, prima di procedere all'adeguamento, il proprietario faccia eseguire una analisi dei rischi sull’impianto, per verificarne i deficit di sicurezza. I criteri di questa analisi dei rischi sono contenuti nel DM stesso, che indica tre livelli di priorità di intervento indicati nelle tabelle A, B e C allegate, e che a sua volta derivano dai punti della norma UNI EN 81-80 NA, ossia dall’adattamento della norma EN 81-80 al panorama ascensoristico italiano.

I soggetti incaricati delle verifiche sono quelli previsti dal D.P.R. 162/99: Organismi Notificati, Asl e Ispettorato del lavoro, che svolgono già oggi i controlli periodici biennali e quelli di natura straordinaria.

Il DM impone al proprietario di concordare con l'ente di controllo, in occasione della prima verifica periodica prevista dopo il 1° settembre 2009, la data per l’esecuzione dell’ispezione straordinaria finalizzata alla stesura dell’analisi dei rischi.

Il limite di tempo massimo stabilito per questa ispezione varia in dipendenza della data di installazione dell’impianto, considerando che impianti più datati avranno naturalmente la priorità nell’esecuzione della verifica; è da notare come non sia sempre possibile risalire con precisione alla data di installazione, poiché questa non viene generalmente riportata nel libretto di immatricolazione.

Tuttavia la data di collaudo dell’impianto e la data di richiesta della licenza di impianto, se presenti, oltre alle norme di riferimento, possono fornire un’indicazione utile per il rispetto della scadenza.

Eseguita e verbalizzata l’analisi dei rischi, il proprietario dell'ascensore avrà cinque anni di tempo per eseguire i lavori relativi alle prescrizioni contenute nella tabella A e dieci anni di tempo per quelli contenuti nella tabella B, mentre quelli della tabella C (a bassa priorità) vengono rimandati in occasione di ulteriori modifiche importanti.

E’ da notare come la tabella A ricopra i rischi connessi alla maggior parte degli infortuni subiti dagli utenti, derivanti in particolare da scarsa precisione di livellamento al piano e da porte automatiche non dotate di idonee protezioni contro gli urti.

Bisogna osservare come i termini per l’esecuzione dei lavori siano molto diluiti nel tempo; un impianto molto vecchio, ad esempio, del 1950, potrebbe essere adeguato anche in sette anni per i rischi della tabella A e in 12 anni per quelli della tabella B.

E’ tuttavia necessario assicurarsi il rispetto delle condizioni imposte dal decreto, poiché nel caso i lavori non vengano eseguiti nei tempi previsti l'ente di controllo ha l’obbligo tassativo di porre fuori servizio l'impianto, segnalando l’esito negativo dell’ispezione al comune per le procedure del caso.

Il DM affronta anche i casi particolari di ascensori inseriti in beni vincolati o di particolare pregio, dove potrebbe non essere possibile l’esecuzione integrale degli interventi di adeguamento. Infatti, il punto 3 dell'articolo 2 stabilisce che, in presenza di caratteristiche che siano di ostacolo all'intervento – perché protette dalla Sovrintendenza alle Belle Arti – il proprietario dell'ascensore o il suo legale rappresentante può fare certificare la particolare situazione da un ingegnere o architetto iscritto all'albo. L'ente di controllo ha il compito di fornire il proprio parere sull’impossibilità della richiesta e di indicare le misure di compensazione che il proprietario deve mettere in opera.

L’ultima responsabilità del proprietario, infine, è stabilire se integrare l’analisi dei rischi ponendo l’attenzione anche ai rischi connessi all’accessibilità per i disabili, agli incendi ed agli atti vandalici; esistono normative di riferimento specifiche per ognuno di questi casi, sarà responsabilità del proprietario (o legale rappresentante) stabilire se la situazione specifica del singolo stabile renda necessario tale tipo di intervento e richiederne di conseguenza l’analisi al soggetto incaricato per l’ispezione straordinaria.

APPROFONDIMENTI

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Ultimo aggiornamento Martedì 16 Marzo 2010 13:58
 

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